Regolamentazione della coibentazione per i veicoli
Non esistono norme specifiche in merito al trasporto del pane, bisogna fare riferimento al trasporto di sostanze alimentari in generale, come previsto dall’art. 43 (Idoneità igienico – sanitaria dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari in generale) del D.P.R. 327/80.
Art. 43 – “Idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari in genere. Il trasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali.
È fatto obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato, in materia tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate.
È vietata la promiscuità di carico di sostanze alimentari con altre sostanze alimentari od anche non alimentari che possano modificare le caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, salvo che si faccia uso di confezioni o imballaggi atti ad evitare qualsiasi contaminazione o insudiciamento.
Ai fini e secondo la procedura del presente regolamento, l’esercizio della vigilanza igienico-sanitaria sui mezzi di trasporto in circolazione sulla rete dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidato al servizio sanitario dell’amministrazione medesima”.
Per quanto riguarda il trasporto del pane, la Legge 4 luglio 1967, n. 580, secondo l’Art. 26, dispone che:
“Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all’esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento”.
Caratteristiche del veicolo adibito al trasporto del pane
Il trasporto di pane e prodotti da forno non rientra nei prodotti previsti dalla normativa ATP in regime di temperatura controllata.
Il furgone utilizzato per il trasporto del pane e dei prodotti da forno in generale deve avere il vano di carico perfettamente:
- lavabile
- impermeabile
- non deperibile a disinfezioni
Il vano di carico del veicolo adibito al trasporto del pane deve essere allestito con un particolare rivestimento “cover”, prodotto testato e certificato ISO9001, e conforme ai requisiti della normativa H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point CE 852/200).
Il rivestimento “cover” è di semplice montaggio e non necessita di aggiornamento sulla Carta di Circolazione in quanto si installa senza modificare le parti portanti del veicolo ed il suo peso non modifica significativamente la tara del veicolo.
Il veicolo utilizzato per il trasporto del pane e dei prodotti da forno deve essere dotato di un rivestimento in vetroresina, perfettamente modellato sull’interno del furgone, completamente sigillato per garantire l’impermeabilità e la possibilità di lavaggio con acqua e prodotti detergenti.